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Uno sguardo al marchio..

Uno sguardo al marchio..

L’esigenza avvertita da molte aziende di tutelare la propria immagine distintiva e/o le proprie invenzioni è direttamente proporzionale alla globalizzazione di un contesto economico in rapida ascesa tecnologica come quello attuale.

Com’è noto, infatti, i diritti di proprietà intellettuale ed in primis il marchio d0impresa, svolgono, un ruolo fondamentale nella promozione dei prodotti e dei servizi di un’azienda, in particolare con la crescita delle comunicazioni telematiche.

Invero, la scelta emotiva del consumatore tra più prodotti o servizi appartenenti alla medesima categoria ricade, molto spesso su quelli contraddistinti da un marchio noto, principale elemento distintivo di un’impresa.

Tuttavia, la nozione giuridica di marchio ex art. 7 CPI è molto ampia, ricomprendendo segni, parole (compresi nomi di persona), disegni, lettere, cifre, suoni, forme del prodotto o della confezione di esso, combinazioni o tonalità cromatiche, per questo, è di fondamentale importanza, prevenire usi impropri o illegittimi del proprio marchio, che possono trarre in inganno il potenziale acquirente, con tutti i mezzi che l’ordinamento giuridico mette a disposizione, primo fra tutti la registrazione ex D.lgs. n. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale,CPI).

Sottolinenando che la registrazione di un marchio non è obbligatoria, ma necessaria, se si vuole impedire a soggetti terzi (non autorizzati dal titolare che ha effettuato la registrazione) di utilizzare un marchio simile o identico, si aggiunge che la stessa registrazione conferisce la titolarità in capo all’avente diritto di stipulare accordi di licenza, cioè di concedere l’utilizzo del marchio temporaneamente a terzi.

A livello territoriale la registrazione può essere:

di carattere nazionale e la relativa istanza va presentata all’UIBIM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) o presso le Camere di Commercio, consentendo di tutelare il marchio su tutto il territorio italiano;

a livello comunitario la registrazione consente invece di tutelare il marchio in tutto il territorio dell’Unione Europea e la domanda va presentata all’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale) o, in alternativa, presso uno degli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati Membri;

a livello internazionale la registrazione consente infine di tutelare il marchio in tutti i paesi che hanno aderito all’Accordo e al Protocollo di Madrid.

Ebbene, rima di presentare domanda di registrazione di un marchio, occorre però verificare che lo stesso risponda ai requisiti di liceità, verità, originalità e novità previsti dalla legge, nonché, scegliere la classe per cui si intende tutelare il marchio, in base alla Classificazione di Nizza.

In particolare, però, occorre priritariamente verificare il requisito di novità, essendo necessario che il marchio non sia identico o simile ad un marchio anteriore, già depositato nello Stato o negli Stati in cui si intende depositare il proprio, per la stessa classe e per prodotti/servizi identici o affini al fine di scongiurare un’opposizione o un’azione di contraffazione da parte del titolare.

Ai sensi dell’art. 20 CPI, infatti, il titolare di un marchio d’impresa registrato ha un diritto di uso esclusivo dello stesso, e quindi può vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nella loro attività economica segni identici al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato.